Art. 9.
(Norme finali).

      1. In sede di prima attuazione della presente legge, la denominazione «autenticità certificata» è attribuita:

          a) alla pasta di alta qualità prodotta in Italia, ai sensi di quanto stabilito nel disciplinare di cui all'allegato I annesso alla presente legge;

          b) all'espresso e al cappuccino italiani, ai sensi di quanto stabilito nel disciplinare di cui all'allegato II annesso alla presente legge. Al fine di cui alla presente lettera, l'Istituto nazionale espresso italiano è altresì riconosciuto quale associazione ai sensi dell'articolo 4 e il marchio

 

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del medesimo Istituto è utilizzato quale marchio di qualità dell'espresso e del cappuccino italiani ai sensi dell'articolo 6.
        2. Al fine di sviluppare l'intera filiera della produzione della pasta di alta qualità ad «autenticità certificata», contraddistinta dal relativo marchio di qualità, è istituito un apposito fondo di filiera.
        3. Il fondo di cui al comma 2 è destinato al finanziamento di interventi volti a favorire, in particolare, la diffusione delle varietà di grano duro aventi i requisiti definiti dal disciplinare di cui all'allegato I annesso alla presente legge, la promozione dei marchi di qualità della pasta di alta qualità ad «autenticità certificata» e la formazione professionale degli operatori della filiera.
        4. Il fondo è alimentato da un prelievo, il cui importo è stabilito ogni anno dal consorzio di cui al comma 5, sul prezzo di fabbrica della pasta di semola di grano duro contraddistinta dal marchio di qualità, versato da parte dei produttori di pasta al fondo medesimo. La ripartizione del prelievo tra i componenti della filiera è effettuata con delibera del citato consorzio.
        5. Il fondo è amministrato da un consorzio, con personalità giuridica di diritto privato, retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comitato di gestione del consorzio è costituito da rappresentanti delle associazioni riconosciute dei produttori agricoli, degli stoccatori, dei mugnai, dei pastai e della distribuzione.